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Lavoro6 min di lettura6 aprile 2026

Smart Working: Obbligo Informativa Sicurezza dal 7 Aprile 2026

Dal 7 aprile 2026 i datori di lavoro devono consegnare un'informativa scritta annuale ai lavoratori agili. Sanzioni penali fino a 4 mesi di arresto per chi non si adegua.

Cosa cambia dal 7 aprile 2026 per lo smart working

Con l'entrata in vigore dell'art. 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale per le PMI), cambiano in modo significativo gli obblighi di sicurezza a carico dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti in lavoro agile. La novità principale: l'obbligo di informativa già previsto dalla Legge 81/2017 viene inserito direttamente nel Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) attraverso il nuovo comma 7-bis dell'art. 3, con l'applicazione delle relative sanzioni penali.

In pratica, chi prima poteva cavarsela con un documento generico o addirittura non consegnarlo, ora rischia l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da 1.708 a 7.403 euro. Non è più una formalità: è un obbligo penalmente rilevante.

Cosa deve contenere l'informativa

L'informativa scritta che il datore di lavoro deve consegnare annualmente a ogni lavoratore agile e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve indicare chiaramente:

  • Rischi generali connessi all'attività lavorativa svolta
  • Rischi specifici della modalità di lavoro agile (postura, isolamento, confini lavoro-vita privata)
  • Rischi legati ai videoterminali: affaticamento visivo, disturbi muscolo-scheletrici, ergonomia della postazione domestica
  • Misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per mitigare ciascun rischio individuato

Chi è obbligato e chi è coinvolto

L'obbligo riguarda tutti i datori di lavoro che hanno dipendenti in modalità di lavoro agile, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. Non ci sono esenzioni per le piccole imprese. Anche le PMI con un solo lavoratore in smart working devono adeguarsi.

I destinatari dell'informativa sono due: il singolo lavoratore agile (che deve riceverla personalmente) e il RLS aziendale. La consegna deve avvenire con modalità che permettano di provare l'avvenuta ricezione: firma per presa visione, PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le sanzioni per chi non si adegua

La mancata consegna dell'informativa espone il datore di lavoro a sanzioni penali previste dal D.Lgs. 81/2008:

  • Arresto da 2 a 4 mesi, oppure
  • Ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro

Si tratta di sanzioni alternative (arresto o ammenda), ma il fatto che sia previsto l'arresto segnala la gravità che il legislatore attribuisce a questa violazione. In caso di infortunio durante il lavoro agile, l'assenza di informativa potrebbe aggravare ulteriormente la posizione del datore di lavoro.

I 5 passi per mettersi in regola

Ecco cosa fare concretamente per adeguarsi entro i termini:

  • 1. Redigere l'informativa: un documento scritto, specifico per la mansione e per la modalità agile, non un modulo generico uguale per tutti
  • 2. Consegnare con prova: far firmare il lavoratore per presa visione oppure inviare via PEC. Conservare la prova di consegna
  • 3. Aggiornare annualmente: l'obbligo è annuale, quindi va calendarizzata la consegna e la revisione del documento
  • 4. Coinvolgere il RLS: inviare copia anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
  • 5. Allineare con la documentazione aziendale: verificare la coerenza tra l'informativa, il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e l'accordo individuale di smart working

L'accordo individuale di lavoro agile resta fondamentale

L'informativa sulla sicurezza non sostituisce l'accordo individuale di lavoro agile previsto dalla Legge 81/2017, che rimane obbligatorio e deve disciplinare: modalità di esecuzione della prestazione, tempi di riposo, diritto alla disconnessione, strumenti utilizzati e potere di controllo del datore di lavoro.

I due documenti — accordo individuale e informativa sicurezza — sono complementari. L'accordo regola il rapporto di lavoro, l'informativa tutela la salute del lavoratore. Entrambi devono essere in regola.

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Fonti

Le informazioni riportate si basano sulla Gazzetta Ufficiale (Legge 11 marzo 2026, n. 34), sul Ministero del Lavoro e sul D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza). Per applicazioni specifiche alla propria azienda, si consiglia il supporto di un consulente del lavoro.

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